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centauro condannato per morte del cane


Innovativa ed originale sentenza del Giudice di Pace di Foggia che, facendo proprio un recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, decide di condannare uno spericolato giovane “centauro”, reo di aver investito con la propria moto un piccolo cane di razza “yorkshire” ,percorrendo ad elevata velocità una strada periferica della città, al pagamento del cosiddetto “danno morale” , oltre alla somma necessaria a risarcire il pregiudizio economico sofferto dal proprietario dello sfortunato animale domestico.

I fatti, oggetto della controversia giudiziaria, risalgono a circa due anni fa.
Un motociclista foggiano, percorrendo a velocità sostenuta un’arteria stradale della periferia di Foggia , definita a “scorrimento veloce” poiché priva, per un lungo tratto, di incroci e semafori, aveva investito con il proprio veicolo uno sfortunato piccolo yorkshire, sfuggito per una frazione di secondi al controllo del legittimo proprietario.

Successivamente allo sfortunato evento, il proprietario dell’animale aveva richiesto, inutilmente, al giovane centauro il pagamento di una somma di mille euro, comprensiva sia del pregiudizio economico, sofferto a seguito della perdita del proprio cane “di razza pura”, sia del danno morale affettivo conseguenza della morte del proprio fedele animale domestico.

Da qui la decisione maturata di rivolgersi, tramite un legale, al Giudice di Pace di Foggia.

Il magistrato dauno appurato, a mezzo di una Consulenza Tecnica di Ufficio, il reale “valore di mercato” della razza canina in oggetto, decideva di liquidare “in via equitativa” (in quanto la richiesta di risarcimento del danno non superava il valore complessivo di euro millecento), non solo il danno relativo al pregiudizio economico sofferto dal proprietario del piccolo yorkshire (quantificato in euro quattrocento), ma , altresì, il danno morale relativo alla lesione affettiva subita dal titolare dell’animale domestico, calcolato e stimato nella somma di euro trecento.

Il giovane motociclista foggiano si era opposto in giudizio alla richiesta di condanna al pagamento del risarcimento per “danni morali” sostenendo , tramite il proprio legale, l’incompatibilità di tale richiesta con la mancanza di previsione normativa relativa, per l’appunto, all’ipotesi di morte dell’animale. Il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, incidendo la lesione su un rapporto tra l'uomo e l'animale non rientrerebbe, infatti, in quanto sancito dall’ articolo 2059 del codice civile in materia di danno non patrimoniale.

Il Giudice di Pace di Foggia non ha inteso,invece, dare ascolto alle ragioni del giovane centauro affermando nella propria decisione che “… proprio come ha recentemente sostenuto la Suprema Corte con la sentenza n. 4493 del 25 febbraio 2009, quanto alla risarcibilità del danno morale, va ribadito che nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità sia formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 codice civile, sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito.”

Anche la perdita di un animale può essere,quindi, causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale. Tutto questo però solamente qualora il valore complessivo della richiesta risarcitoria non superi il limite di euro millecento, al di sopra del quale il Giudice di Pace, eventualmente chiamato a decidere, non potrà fare a meno che applicare “rigidamente”, e non più “secondo equità”, le norme di diritto del nostro ordinamento, che non prevedono ,purtroppo, la liquidazione del danno affettivo sofferto dal proprietario di un animale per la sua perdita!

Nel caso in esame il Giudice di Pace di Foggia ha, invece, con coraggio, deciso di “valutare con equità” , e quindi “secondo coerenza e criteri di giustizia generale”, l’episodio sottopostogli, ritenendo provata ampiamente in giudizio la lesione affettiva riportata dal proprietario del piccolo e sfortunato yorkshire , a seguito della sua morte causata dal giovane spericolato centauro.

Foggia, 11 maggio 2009 Avv. Eugenio Gargiulo.

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