Passa ai contenuti principali

Nuova ordinanza per la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani - in vigore per tutti dal 13 maggio 2011

Ministero della Salute - 22 marzo 2011, in vigore dal 13 maggio 2011 (pubbl. G. U.)
Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (11A06125) (G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011)
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia, approvata  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  firmata
dall'Italia; 
  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli  animali
da compagnia, approvata a Strasburgo il  13  novembre  1987,  nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche   sociali   del   3   marzo   2009,   concernente   «Tutela
dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo
2009; 
  Considerato che continua a sussistere la necessita' di mantenere  e
rafforzare  sia  le  disposizioni  cautelari  di  cui  alla  predetta
ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumita' pubblica, sia il
sistema di prevenzione del rischio di aggressione da  parte  di  cani
basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani; 
  Considerata  la  necessita'  di  apportare   talune   modificazioni
all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine di migliorare  il  sistema  di
prevenzione  a  tutela  dell'incolumita'  pubblica,  in   particolare
relativamente alla formazione dei detentori e proprietari di cani per
migliorare la loro capacita' di gestione degli animali  e  ridurre  i
rischi di aggressione e morsicatura; 
  Considerato  che  nell'organizzazione  dei  percorsi  formativi  e'
opportuno individuare un responsabile scientifico  a  garanzia  della
corretta modalita' di  organizzazione  e  espletamento  dei  percorsi
formativi; 
  Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione
di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario», e in
particolare l'art. 1, comma  4,  che  ha  attivato,  presso  la  sede
dell'Istituto  zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e
dell'Emilia  Romagna,  il  «Centro  di  referenza  nazionale  per  la
formazione in sanita' pubblica veterinaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009,  recante  «Percorsi
formativi per i proprietari dei cani»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  on.   Francesca
Martini»(registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010,  registro
n. 5, foglio n. 315); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009,  concernente  la
tutela  dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani,   e'
differito di ventiquattro mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza. 
  2. All'ordinanza di cui al  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1: 
      - comma 4: le parole «in collaborazione  con»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e  a  tal  fine  questi  possono  avvalersi  della
collaborazione dei  seguenti  soggetti:»;  alla  fine  del  comma  e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il  comune,  sentito  il  servizio
veterinario ufficiale,  individua  il  responsabile  scientifico  del
percorso formativo tra i medici veterinari esperti  in  comportamento
animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per
la  formazione  in  sanita'  pubblica  veterinaria  istituito  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna.»; 
      -  comma  6:  le  parole  «in  collaborazione  con  i   servizi
veterinari,  sulla  base   dell'anagrafe   canina   regionale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a
seguito di episodi di morsicatura, di aggressione  o  sulla  base  di
criteri di rischio,»; 
    b) all'art. 2, comma 1: 
      -  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)   gli
interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane
o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art.  10  della
Convenzione Europea per la protezione  degli  animali  da  compagnia,
ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;»; 
      - alla lettera e), dopo la  parola  «vendita»  e'  aggiunta  la
seguente: «, l'esposizione»; 
    c) all'art. 3, il comma 2 e'  cosi'  sostituito:  «2.  I  servizi
veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di
rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di  prevenzione
e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un  eventuale
intervento terapeutico da  parte  di  medici  veterinari  esperti  in
comportamento animale.». 

                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza  ha  efficacia  per  ventiquattro  mesi  a
decorrere dal giorno della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2011 
 
                                              p. Il Ministro          
                                         Il Sottosegretario di Stato: 
                                                  Martini             

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392

Commenti

Post popolari in questo blog

Come reperire un Consulente Tecnico di Parte Veterinario legale per le perizie

  COME TROVARE UN VETERINARIO LEGALE  PER LE PERIZIE IN CASI DI MALASANITA' ANIMALE Molto spesso i familiari umani degli animali vittime di malasanità animale si rivolgono alla nostra associazione per avere un nominativo di un veterinario esperto in medicina legale per le perizie necessarie a stabilire le cause di danno o decesso riconducibile a responsabilità medico veterinaria. Non abbiamo referenti accreditati in tutta Italia, ma solo in alcune zone, per questo rinviamo ai contatti con i periti che sono negli elenchi dei Tribunali di ogni Provincia italiana.  Nei siti istituzionali dei tribunali ci sono pagine dedicate agli albi del consulenti e periti, divisi per categoria. Per essere iscritti in questi albi bisogna fare richiesta al tribunale. Questi sono i nomi che, indicativamente, scelgono i giudici, ma sono liberi di sceglierne altri. Volendo, anche i privati possono orientarsi su questi nomi.   Alleghiamo il link di un paio di esempi - https://www.tribunale.pavia.giusti

ricordando l'orso Gigi balla

C’era a Livorno il “parterre” (così veniva chiamato), un giardino zoologico che fortunatamente oggi è rimasto solo giardino. Gli animali sono stati trasferiti agli inizi degli anni ’90. Tra questi animali ce n’era uno in particolare, un orso bruno che veniva chiamato da tutti i livornesi Gigiballa. Questo nome derivava dal fatto che quest’orso ballasse veramente. Era l’attrazione dello zoo. I genitori portavano i figli a vedere lo “spettacolo” di questo animale e tutti ne ridevano. La verità però era che l’orso “ballava” perché aveva male ad un dente. E, ballando, emetteva un urlo quasi angosciante, come richiesta d’aiuto. Quest’orso è morto, all’età di 33 anni (età considerevole per un orso), nell’estate del 2007 nella riserva naturale dell’Orecchiella, in provincia di Lucca, dove era stato trasferito nel ’92. Perchè nessuno ha curato quel povero orso, pur sapendo del suo malessere? Probabile che non si presero provvedimenti perché  rimanesse un attrazione. Una delle tate storie di

Divieti nei supermercati: Bambini sì, cani no?

  BAMBINI CON LE SCARPE NEI CARRELLI DEI SUPERMERCATI Che buona parte del popolo italiano manchi totalmente di un'educazione all'igiene si vede anche dalla diffusissima abitudine di trasportare, nei carrelli dei supermercati, i bambini con le scarpe a contatto del vano alimenti. Chiamiamola maleducazione, inciviltà o totale menefreghismo delle regole basilari dell'igiene (tra l'altro sancite anche da regolamenti delle Asur locali) però un interrogativo nasce spontaneo: perchè i bambini sì e i cani no? Perché nessun direttore o commesso osa riprendere  genitori, nonni e parentado vario che ficcano la figliolanza nei carrelli con le scarpe sporche e invece, mettono alla porta i cani? Anni fa, in quel di Ascoli Piceno, un supermercato si attrezzò, perché i cani potessero entrare con i loro compagni umani a fare la spesa. Ai tempi, si scomodò perfino  Michela  Brambilla, giunta sul posto con uno stuolo  di fotografi  per esultare  e documentare. Lodevole iniziativ