Si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è
obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo
per tutti gli operatori della sanità.
La Formazione continua è, infatti, un requisito
essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento
nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore
sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i
professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio
nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi
dell’Unione europea. La verifica periodica dell’abilitazione professionale,
ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze
professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di
appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato,
l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla
formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la
verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. In tale
prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003,
ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti
i professionisti della salute. Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte
dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del
Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non
hanno modificato tale impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi
professionisti.
Malgrado l'obbligo previsto dalla legge l'Anmvi (associazione medici veterinari) dichiara: "Il parere pro-veritate fornito dall’ufficio legale dell’ANMVI esclude la pretesa dell’obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti e afferma l’insorgenza di profili di illegittimità costituzionale qualora l’assoggettamento fosse reso obbligatorio nei termini in cui il sistema è oggi concepito......" (da Professione Veterinaria 42/2010)
Insomma, vogliono chiamarsi Medici veterinari senza sottostare agli obblighi previsti dalla legge sull'aggiornamento e la formazione continua previsti per tutte le professioni sanitarie, non solo niente cartelle cliniche, ma anche nessuna formazione continua. Ma a chi affidiamo la vita e la salute dei nostri amici animali?
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