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La discutibile interpretazione della legge




Sulla base della relazione veterinaria, il Tribunale multa il proprietario-allevatore. La Cassazione annulla la sentenza.

Per il Tribunale di Milano non c'era maltrattamento di animali, ma reato di abbandono (art.727 del Codice Penale). Multa, quindi, di 5.000 euro e confisca degli animali affidati in custodia alla Asl. Ma dopo il ricorso dell'imputato -di professione allevatore- la terza sezione penale della Cassazione (sentenza depositata ieri)  ha annullato la decisione meneghina e rinviato a "nuova valutazione di responsabilità".
L'impianto probatorio, infatti, avrebbe dovuto portare il Giudice milanese ad escludere il reato, sia per quanto riguarda il supposto stato di abbandono dei numerosi cani di razza bulldog che stazionavano nell'appartamento del ricorrente, sia per quanto riguarda il cospicuo numero di mici, "nient'affatto trascurati"- secondo il ricorrente-  come invece prospettato dall'accusa. Essendo il proprietario titolare di una azienda agricola, faceva anche presente che aveva modo di ospitare i cani anche in altri luoghi e soprattutto di condurli all'esterno per sgambare.

All'origine una storia di litigi condominiali e denunce per disturbo alle occupazioni e al riposo dei condomini, per il frastuono cagionato dagli animali e per i cattivi odori provenienti dall'appartamento.

Il sopralluogo- In cento metri quadri, si accertava la presenza di quattordici gatti, dei quali sette cuccioli, e nove cani adulti di razza bulldog, uno dei quali in gravidanza. I cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze dell'appartamento, separati da reti o altri oggetti in funzione di divisori, con ventilatori posti nelle vicinanze per arieggiare gli ambienti, mentre i gatti erano liberi di circolare nell'appartamento. Il cattivo odore proveniva dagli escrementi di animali, mentre le finestre delle varie stanze erano ermeticamente chiuse.

Visita veterinaria- In seguito al sopralluogo si procedeva al sequestro degli animali e alla loro sottoposizione a visita che consentiva di appurare che i cani mostravano segni di carenza e paura a muoversi in ambienti esterni, mentre ancora più gravi erano le carenze igieniche dei gatti, soprattutto cuccioli. Sottoposti gli animali ad accertamenti clinici più approfonditi, era stata redattta da parte di uno dei veterinari della Asl di Milano una relazione sullo stato di salute dei cani e dei gatti per il Pubblico Ministero. Gli animali erano tutti in sufficiente stato di nutrizione, tranne i mici cuccioli che presentavano uno stato nutrizionale appena sufficiente). I gatti cuccioli erano affetti da infiammazioni alle prime vie respiratorie, mentre i gatti adulti manifestavano problemi neurologici ed oculari. In miglire stato i cani, anche se alcuni di essi presentavano una situazione di abnorme lunghezza delle unghie; alcuni cani erano affetti da esiti di otite; altri da dermatite o congiuntivite. Alcuni cuccioli presentavano sintomi di rino tracheite e congiuntivite; alcuni esemplari presentavano disturbi neurologici e oculari. I cani erano tutti chippati e vaccinati contro la filaria; alcuni presentavano un ipoconsumo ungueale tipico dell'animale che non viene portato a passeggio.

La Cassazione- Come ribadito da uniforme indirizzo della Suprema Corte, il reato di abbandono di animali "comprende non solo tutti quei comportamenti dell'uomo che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale producendo un dolore". Considerati entrambi gli articoli del Codice Penale ( art. 727 e 544 ter) "è comunque indispensabile che le sofferenze degli animali mal custoditi debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere". Tale giudizio, secondo la Cassazione, "va espresso con riferimento alle situazioni contingenti, essendo evidente che una temporanea situazione di disagio dell'animale non può essere confusa con la situazione contra legem enunciata dal comma 2 dell'articolo 727 citato".

Dopo il sequestro i cani erano stati trasferiti al presidio veterinario della Asl e successivamente alcuni di essi provvisoriamente assegnati in affido a privati cittadini. Ferma restando la confiscabilità degli animali, la mera detenzione degli animali in uno spazio di oltre 100 metri quadrati, non basta. L'illecito andava dimostrato con una documentazione più approfondita, con specifiche descrizioni dei locali e con un corredo fotografico più convincente di quello addotto dal ricorrente, che, fra l'altro non abita più in quell'appartamento e nel frattempo avrebbe anche rinunciato alla detenzione dei gatti.

La massima -  È illegittima la multa per abbandono degli animali a chi ha in casa numerosi animali domestici ben curati: la mera detenzione in uno spazio esiguo non legittima la punibilità se lo stato e le condizioni di salute delle bestie risultano nella norma.

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