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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00397
Pubblicato il 31 marzo 2015, nella seduta n. 420
Esame concluso nella seduta n. 442 dell'Assemblea (05/05/2015)
FUCKSIA , TAVERNA , SERRA , BLUNDO , GIROTTO , PAGLINI , BERTOROTTA , SANTANGELO , CATALFO
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1 della Dichiarazione dei
diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito che
«tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi
diritti all'esistenza». Tale articolo riconosce da una parte il diritto
agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra impone all'uomo il
dovere di tutelare questa loro condizione;
nell'Unione europea sono stati approvati
numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione della condizione
animale nell'ambito dei diritti. Per citarne qualcuno, la direttiva
1999/74/CE (regolamentazione più stringente per gli allevamenti di
galline ovaiole), la direttiva 1999/22/CE (normativa per la detenzione
degli animali nei giardini zoologici), il regolamento (CE) n. 1523/2007,
recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e
gatti; la direttiva 2009/147/CE (norme concernenti la conservazione
degli uccelli selvatici);
in materia di benessere animale, un passo
fondamentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del
Trattato di Lisbona (in vigore dal 1o gennaio 2008). In questo atto si è
giunti a considerare gli animali «esseri senzienti» ovvero individui in
grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali,
compresi quelli d'affezione, della capacità di sentire, assume un
rilievo fondamentale a livello giuridico, in quanto li differenzia
definitivamente dalle cose mobili. Alla luce di ciò, dunque, anche il
particolare legame tra uomo ed animale d'affezione evolve da una
prospettiva tendenzialmente unilaterale ad una più complessa
considerazione della relazione uomo-animale, dove il flusso di affetto e
ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e dove entrambi i
membri del rapporto, pur nella loro specificità, sono attivamente
soggetti e partecipi;
l'evoluzione promossa dal Trattato di
Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri a promuovere
concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli animali.
Per quanto riguarda l'Italia, si è ancora lontani da un'effettiva
attuazione di quanto disposto nel Trattato. Infatti, la legislazione in
materia di tutela animale è ferma all'entrata in vigore della legge n.
281 del 1991, che pur rappresentando un passo in avanti per
l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali,
non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari.
Inoltre, l'attuazione di molti dei principi sanciti da questa legge
viene affidata alle Regioni, che spesso interpretano in modo assai
differente il riconoscimento dei diritti animali;
il nostro Paese, nel 2010, ha approvato
la legge n. 201 del 2010, con la quale ha ratificato la Convenzione del
Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da
compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno. La
normativa citata chiede, in particolare, agli Stati aderenti,
l'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e
per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che
se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere,
dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e
attenzione alla sua salute;
l'effettiva tutela della salute e del
benessere animale, al pari di quella umana, è possibile solo prevedendo
livelli minimi ed essenziali di assistenza alle prestazioni sanitarie
veterinarie. È necessario che vi sia una disciplina più stringente
sull'attività professionale veterinaria, promuovendo maggiore
trasparenza, informazione e comunicazione tra il veterinario ed il
proprietario sui trattamenti terapeutici applicati all'animale. Negli
ultimi anni, l'esigenza di una rivisitazione della regolamentazione
della professione veterinaria si palesa dal numero di denunce dei casi
di malasanità animale e dal proliferare di associazioni che sollecitano i
rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo in questa
direzione. Alcune di queste associazioni il 4 febbraio 2015 hanno
indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità
veterinaria, e con l'occasione hanno richiesto al Presidente del Senato
la calendarizzazione dell'Atto Senato 1482, "Legge quadro e delega al
Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela
degli animali";
l'Italia, per onorare gli impegni assunti
nei trattati e in recepimento degli atti comunitari, deve alzare i
livelli di protezione e di tutela di tutti gli animali, non solo per
quelli da compagnia, ad esempio adottando soluzioni più concrete, etiche
e sostenibili per gli animali randagi, migliorando le anagrafi canina e
felina come strumento di contrasto all'abbandono, inasprendo le pene
per i reati contro il sentimento animale, promuovendo procedure di
sperimentazione alternative a quelle sugli animali, sancendo il divieto
di allevamento degli animali da pelliccia, contrastando il traffico
illegale di animali esotici e le adozioni verso Paesi che non
garantiscono pari condizioni di tutela;
il decreto legislativo n. 26 del 2014,
recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che
mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle
diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento,
sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine,
marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli
allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Il decreto legislativo
promuove lo sviluppo e la ricerca di "approcci alternativi" anche
attraverso finanziamenti destinati agli Istituti zooprofilattici
sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi
alternativi, ma bisognerebbe promuovere maggiormente la formazione dei
professionisti della ricerca,
impegna il Governo:
1) a promuovere una più attenta
regolamentazione della professione veterinaria, favorendo un rapporto
più trasparente tra proprietario e veterinario;
2) ad adottare una politica di maggiore
contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene
personali e pecuniarie previste ed implementando sistemi di controllo
più efficaci;
3) a predisporre un intervento, anche a
livello europeo, finalizzato all'adozione di un programma diretto a
prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli
animali randagi. A tal proposito, a predisporre sistemi di controllo e
di monitoraggio, al fine di verificare che a livello regionale tale
divieto sia osservato;
4) ad assumere misure di contrasto all'esportazione di animali da compagnia in Paesi in cui non siano garantiti medesimi standard di tutela e protezione, nonché al traffico illecito di animali esotici;
5) a sostenere prioritariamente, con
iniziative anche di carattere normativo, l'uso di metodi alternativi
(validati) ai metodi che utilizzano gli animali per le sperimentazioni,
promuovendo a livello universitario la formazione di questi nuovi metodi
di ricerca;
6) ad incentivare l'utilizzo nelle strutture sanitarie della pet therapy, assicurando per gli animali impiegati, rispetto per le loro caratteristiche etologiche;
7) ad adottare misure volte a
disincentivare negli spettacoli pubblici, in particolare quelli
circensi, l'utilizzo di animali, qualora questi ultimi siano costretti
ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle
proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una
condizione di prigionia per mero intrattenimento.
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