RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN FATTO DI MALASANITA' ANIMALE: DENUNCIARE SI PUO' E DI DEVE CASSAZIONE E MALASANITA': il medico deve risponderne ed è a suo carico l'onere della prova. Responsabilità da errore medico, cass. n. 2334/2011: «Si richiama la giurisprudenza in materia di responsabilità professionale medica, secondo la quale (Cass. 19 maggio 1999 n. 4852): “La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimen to alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’art. 117 6, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazi...