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da sapere


Il veterinario é sempre più chiamato di fronte alle sue responsabilità sia di natura "CONTRATTUALE" (esistenza di un rapporto di contratto che si stabilisce nel momento in cui il cittadino si rivolge al professionista per una prestazione professionale e prevede quindi delle obbligazioni) che "EXTRACONTRATTUALE" (qualsiasi cittadino risponde di un fatto illecito colposo)

La condotta del veterinario deve essere valutata secondo i parametri di MEDIA DILIGENZA - PRUDENZA - PERIZIA.
La responsabilità trova il suo fondamento nell'elemento della colpa inteso come partecipazione psicologica ad un comportamento negligente.

In ambito penale, il comportamento del veterinario può essere sanzionato da questi articoli:

art.43 C.P. - (elemento psicologico del reato)

art.51 - (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

art.638 - (uccisione e danneggiamento di animali altrui)

art.727 ( maltrattamento di animali)

art.373- (falsa perizia o interpretazione)

art.365 - (omissione di referto)

art.481 - (falsità ideologica in certificati)

La professione veterinaria inoltre é considerata di Pubblica Necessità

LA COLPA

La colpa sussiste ogni qualvolta ci sia NEGLIGENZA - IMPERIZIA - OMISSIONE - IMPRUDENZA.

Il veterinario é chiamato a rispondere per COLPA LIEVE, quando di fronte ad un caso normale o ordinario ha agito o operato non rispettando il principio di MEDIA DILIGENZA e della COMUNE PREPARAZIONE PROFESSIONALE.(art.1176 c.c)

In caso di contenzioso dinnanzi all'autorità giudiziaria, il giudizio sul grado di colpa non spetta al perito ma al giudice, il quale si avvarrà di un consulente tecnico d'ufficio.

Sarà pertanto il danneggiato a dover provare il danno e il nesso tra evento dannoso e condotta colposa del veterinario.

E' bene quindi in casi di morte dell'animale per sospetto errore terapeutico, diagnostico, strumentale o tecnico, o in caso di morte per omissione di soccorso, far eseguire un esame autoptico da un Istituto autorizzato (Zooprofilattico o Universitario)

Fondamentale importanza ha la consulenza tecnica di un altro medico veterinario che dovrà verificare tempi modi e natura dell'evento dannoso e se l'evento imputato al veterinario accusato sia causato da una condotta colposa professionale o da concause concorrenti con questa. Il "mezzo di prova" può essere dato da tutta la certificazione (referti,analisi, radiografie, ecografie, ricette e ricevute fiscali) collegata con l'intervento connesso alla prestazione professionale contestata.

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