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Risarcimento per cagnolina deceduta per responsabilità veterinaria


Una sentenza esemplare da parte del Giudice di Pace di Vigevano a favore di una cagnolina deceduta dopo un'anestesia nell'ambulatorio veterinario.
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace di Vigevano ha dichiarato la responsabilità di una clinica veterinaria per il decesso di una cagnolina di razza bassotto in seguito ad un intervento eseguito previa somministrazione di Propofol ai fini anestetici.
In particolare il Giudice accertava, all'esito della istruttoria, che la piccola cagnolina era perfettamente sana quando veniva portata in clinica per eseguire un intervento di ablazione del tartaro. Ed infatti tutti gli esami strumentali di controllo erano stati eseguiti pochi giorni prima proprio presso la stessa clinica ove la piccola era stata anche sottoposta a visita e risultava in perfette condizioni di salute.
A detta del Giudicante la responsabilità dei medici veterinari discende dalla condotta tenuta nei confronti della cagnolina allorquando, non solo veniva dimessa in condizioni di salute non ottimali, ma non veniva nemmeno praticata alcune terapia al fine di contrastare eventuali effetti avversi dovuti alla somministrazione del farmaco anestetico.
A tal riguardo il Giudice di Pace concorda con le note conclusive di parte attrice che richiama integralmente nella parte motiva della sentenza e ciò in conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 642/2015.
Nella specie, secondo parte convenuta, non era possibile affermare con esattezza le cause della morte della cagnolina dal momento che non era stato eseguito l'esame autoptico a causa del rifiuto di parte attrice. Il Giudicante, tuttavia, evidenzia che la documentazione medica prodotta dalla clinica era sufficiente a dimostrare che se i dati clinici fossero stati adeguatamente presi in considerazione attraverso esami strumentali prima della morte, avrebbero dato chiare indicazioni in ordine ai motivi del malessere e della conseguente morte dell'animale dopo poche ore.
Si ricorda, a tal proposito, che anche le cliniche veterinarie sono dotate di tutte le attrezzature per eseguire esami diagnostici (ecografie, radiografie, tac, esami del sangue); se un animale muore la causa dovrebbe essere compresa prima della morte e non dopo la stessa quando ormai è inutile sapere cosa sia accaduto.
Il fatto che non sia stato praticato l'esame autoptico non ha distolto l'attenzione del Giudicante sul fatto che i sanitari, a fronte di una situazione che si stava aggravando sotto i loro occhi, nulla facevano per salvare la piccola bassotta. Tale esame, infatti, avrebbe avuto una qualche utilità solo se, a fronte di ogni e possibile terapia praticata dai veterinari per salvare la vita della cagnolina, la morte rimaneva comunque un fatto inspiegabile. Ma così non è stato dal momento che non venivano nemmeno formulate ipotesi diagnostiche e non si cercava di praticare una qualsivoglia rimedio terapeutico.
Non solo. Il Propofol di per sé non è un farmaco che può provocare il decesso di un paziente sano a meno che non sia stato dosato male oppure mal conservato. Si legge, infatti, nel bugiardino del farmaco che "gravi effetti collaterali, inclusi decessi, sono stati riportati in relazione con l’uso improprio di propofol" ovvero in casi di sedazione con dosi più elevate di quelle raccomandate. Ed ancora sono stati segnalati effetti indesiderati seri con sedazione durante l’uso non autorizzato. In particolare, questi effetti riguardavano la comparsa di acidosi metabolica, iperlipidemia, rabdomiolisi e/o insufficienza cardiaca. Questi effetti sono stati osservati più frequentemente in pazienti che avevano ricevuto dosaggi che eccedevano quelli consigliati per la sedazione.
Nel caso di specie è risultato nel corso del giudizio che la cartella sanitaria era talmente lacunosa che non era nemmeno dato sapere in quali dosi il farmaco era stato somministrato alla piccola cagnolina.
Da un punto di vista strettamente giuridico il Giudicante ha condiviso la tesi prospettata dall'attrice a detta della quale l'attività del veterinario rientra tra la c.d. "prestazioni d'opera intellettuale", previste dall'art. 2236 c.c. e, quindi, il professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'operazione da effettuare, appaiono i più idonei a raggiungere il risultato desiderato. Da ciò consegue che l'eventuale inadempimento addebitato ad un veterinario da parte del proprietario di un animale leso deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale di medico ed, in particolare, al dovere di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c., che comporta il rispetto e l'adozione di tutte le regole che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medico veterinaria.
La responsabilità del medico veterinario è di tipo contrattuale con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo (si veda Cass. Civ., 2875/2004, n. 10297; Cass. Civ., 21/6/2004, n. 11488, Cass. Civ., 8826/2007).
Nel caso di specie i sanitari della clinica veterinaria non fornivano alcuna prova in merito ad eventuali circostanze fortuite o caso di forza maggiore.
Orbene, nel caso in esame, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il danneggiato ha allegato il difetto d'informazione e di acquisizione del consenso informato prima dell'operazione, l'erroneità della diagnosi e la mancanza di preparazione alla reazione al farmaco utilizzato per eseguire l'anestesia.
Tanto premesso il Giudice di Pace condannava la Clinica veterinaria al risarcimento del danno subito e calcolato in parte tenendo in considerazione il valore economico della cagnolina e in parte considerando il rapporto affettivo sviluppato con parte attrice.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere risarcito, quale danno non patrimoniale, quello conseguente alla perdita degli animali c.d. da affezione, anche in assenza di reato (si vedano, ad esempio, Tribunale di Rovereto 18/10/2009 e Tribunale di Monopoli 22/11/2011). Del resto, atteso che il rapporto con l'animale non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con un essere vivente che dà e riceve affetto, deve concludersi che il rilievo attribuito alla dimensione degli affetti, qualificata come attività realizzatrice della persona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 2 Cost., ben possa portare al riconoscimento ed al risarcimento del danno riconducibile alla perdita dell'animale d'affezione ogniqualvolta si alleghi e si provi in giudizio che il leso proprio attraverso la cura dell'animale veniva a realizzare la propria esistenza.
Articolo del: 



https://www.prontoprofessionista.it/articoli/si-al-risarcimento-per-colpa-veterinaria-avvocati-civile-studio-legale-avvocato-samantha-battiston-magenta-milano-lombardia-2886.html

Commenti

  1. molto dipende dal giudice, purtroppo in assenza di una normativa specifica per gli animali in ambito sanitario, l'estensione della normativa medica umana è molto difficile e il punto debole in campo veterinario è la totale mancanza di obblighi di trasparenza e documentazione clinica per i veterinari. Battaglia che Arca 2000 sta portando avanti con tenacia da oltre 17 anni.

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